NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO ASSISTITO DA GARANZIA PUBBLICA (MCC)
SE IL MUTUO E’ STIPULATO NELLA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELLA BANCA DELLO STATO DI DIFFICOLTA’ DELL’IMPRESA FINANZIATA
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La recente Ordinanza n. 105/2024 del 10/1/2024 del Tribunale di Asti, affronta le conseguenze nei rapporti tra banca finanziatrice, impresa finanziata e Medio Credito Centrale, nel caso di mutuo assistito da garanzia pubblica (MCC) e stipulato in assenza, da parte della banca concedente, di una attenta valutazione della solvibilità dell’impresa mutuataria.
La vicenda trae origine da una richiesta di finanziamento fatta da un’impresa nel 2021, come tante altre effettuate in Italia in quel periodo, come conseguenza alle difficoltà economiche e finanziarie delle attività imprenditoriali a causa dall’emergenza sanitaria Covid e assistita da garanzia pubblica del Medio Credito Centrale (MCC).
Con l’Ordinanza in commento, la banca concesse il mutuo senza l’esperimento di alcuna reale attività istruttoria, ed al solo scopo di estinguere uno scoperto di conto corrente già affidato alla stessa impresa e conseguire contestualmente la garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese MCC, nella consapevolezza da parte della banca dello stato di decozione dell’impresa finanziata.
Nella pronuncia si afferma che la banca era certamente a conoscenza dello stato di difficoltà dell’impresa affidata al momento della concessione del mutuo, dimostrato da elementi quali la grave situazione rilevata dai dati economici, patrimoniali e finanziari desumibili dai bilanci depositati, dall’esistenza di pignoramenti presso terzi, di un’iscrizione ipotecaria sui beni della società e dall’esistenza di insoluti relativi a fatture non pagate.
La pronuncia rileva come l’erogazione del prestito aveva consentito all'impresa di continuare ad operare, con conseguente aggravamento del dissesto derivante dalla nuova esposizione debitoria e dalla prosecuzione stessa dell'attività d'impresa in una condizione di assenza di redditività .
L’Ordinanza conclude affermando che la causa concreta dell'operazione negoziale è stata l’assicurazione alla banca della garanzia statale.
Una simile causa del negozio è in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l'attività bancaria (anzitutto art. 5 TUB), e il contratto di mutuo va quindi ritenuto nullo per illiceità della causa ai sensi dell'articolo 1343 e 1418 del codice civile.
L'intera operazione è, inoltre, in contrasto con l'articolo 316-ter c.p., perchè risulta funzionale all'indebito conseguimento da parte dell'istituto di credito di un contributo consistente nella garanzia statale grazie all'omissione d'informazioni che in realtà avrebbero dovuto essere fomite all'ente preposto alla decisione circa l'erogazione dei finanziamenti e cioè l’informazione che il beneficiario del finanziamento era, in realtà , insolvente.
Per le superiori ragioni, il contratto di mutuo stipulato, la cui reale causa è contraria a norme imperative, va quindi ritento nullo per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1343 e 1418 c.c.
Con l’Ordinanza in commento, riflettori puntati quindi su quei mutui concessi dagli istituti di credito con garanzia del Medio Credito Centrale (MCC) senza che sia stata verificata adeguatamente la meritevolezza del credito e anche per estinguere passività pregresse, in quanto si potrà ipotizzare la nullità per illiceità della causa e perché contrario a norme imperative, con profili anche di risarcimento dei danni per la concessione di finanziamenti a imprese in difficoltà e quindi non meritevoli del credito concesso.
Riccardo Martines