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NULLITÀ DEL TASSO DI INTERESSE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SE DEFINITO SULLA BASE DELL’EURIBOR OGGETTO D

2024-02-13 17:11

Riccardo Martines

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NULLITÀ DEL TASSO DI INTERESSE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SE DEFINITO SULLA BASE DELL’EURIBOR OGGETTO DI MANIPOLAZIONE

Questa la pronuncia della terza sezione della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023.Alla luce di questa Ordinanza, i tassi d

Questa la pronuncia della terza sezione della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023.

Alla luce di questa Ordinanza, i tassi di interesse dei contratti di finanziamento stipulati da settembre 2005 a maggio 2008 e definiti sulla base dell’Euribor, devono essere ricalcolati sulla base del tasso legale, che in quegli anni era variabile tra l’1,5% e il 3%, un valore che risulta più conveniente rispetto ai tassi contrattuali che negli anni in questione risultavano mediamente intorno al 6% - 7%, con possibilità di richiesta di rimborso degli interessi pagati in più.

Secondo la Cassazione, deve essere dichiarata la nullità del tasso di interesse applicato ad un finanziamento stipulato nel periodo 2005 – 2008, se determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato in virtù di un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di banche, vietato dalla legge antitrust. Questo a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato la banca che ha concesso il finanziamento.

A distanza di due mesi dall’Ordinanza della Cassazione, ci sono già pronunce dei Tribunali che ne prendono atto ed emettono provvedimenti in linea con quanto indicato dalla Cassazione in merito alla nullità dei tassi di interesse se definiti sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione: Corte di Appello di Cagliari 18.1.2024, Tribunale di Milano udienza del 10 gennaio 2024, dove il giudice ha invitato le parti ad individuare una conciliazione basata sull’eliminazione degli interessi legati all’Euribor nel periodo oggetto di manipolazione, Corte di Appello di Trieste, Corte di Appello di Catanzaro.

 

La vicenda trae origine dal ricorso avverso la Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 775/2022, con la quale era stata esclusa la nullità dei contratti di finanziamento invocata da parte ricorrente, per aver determinato gli interessi facendo riferimento al tasso Euribor, in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l’Euribor.

In particolare la Corte di Appello aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica la sussistenza di un’intesa vietata dalla legge antitrust e perché l’istituto di credito appellato non aveva partecipato ad un’intesa manipolativa della concorrenza.

Con l’art. 2 della legge 287/1990 (la cosiddetta legge “antitrust”) il Legislatore ha inteso proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione della legge “antitrust”.

Il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 , la quale aveva ravvisato l'avvenuta violazione dell'art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. 

Secondo la Cassazione, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare detta decisione prova a supporto della domanda volta a far dichiarare nulli i tassi "manipolati" e a rideterminare gli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato la banca che ha concesso il leasing.

 

Riccardo Martines

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